Il primo giudice, dopo aver constatato che tutti i gioielli oggetto dell’istanza di divisione erano già stati consegnati alla coerede cui la testatrice li aveva destinati - poco importa se per legato o per norma divisionale - ha rilevato che l’istanza di divisione si fondava sull’accordo 11 giugno 1987, di carattere obbligatorio e non ereditario, ed era pertanto inammissibile. L’appellante censura tale conclusione, sostenendo che gli eredi potevano legittimamente derogare alle disposizioni di ultima volontà e pertanto dividere i gioielli fra di loro, di modo che l’azione di divisione sarebbe proponibile. 2. Giusta l'art. 608 cpv.