Il Pretore ha respinto l’istanza di divisione poiché ha ritenuto prevalenti le disposizioni di ultima volontà della defunta, che l’esecutore testamentario è tenuto a mettere in opera, anche in presenza di un accordo sottoscritto da tutti gli eredi in deroga al testamento. Il primo giudice, dopo aver constatato che tutti i gioielli oggetto dell’istanza di divisione erano già stati consegnati alla coerede cui la testatrice li aveva destinati - poco importa se per legato o per norma divisionale - ha rilevato che l’istanza di divisione si fondava sull’accordo 11 giugno 1987, di carattere obbligatorio e non ereditario, ed era pertanto inammissibile.