In data 17 gennaio 1994 la I Camera civile del Tribunale d’appello ha fatto obbligo all’appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 1000.–. L’istante ha consegnato il 14 febbraio 1994 alla cancelleria del Tribunale un libretto bancario al portatore per tale importo. Considerato in diritto: 1. Il Pretore ha respinto l’istanza di divisione poiché ha ritenuto prevalenti le disposizioni di ultima volontà della defunta, che l’esecutore testamentario è tenuto a mettere in opera, anche in presenza di un accordo sottoscritto da tutti gli eredi in deroga al testamento.