{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-25_1996-01-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17447&nX40_KEY=4711553&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac28eb5d0b79b8ed5078c25e1aa4bd33"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1994.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1994.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:58:35", "Checksum": "450c5cea4b2a8eb01e06448fe63cc0d6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Giusta l'art. 608 cpv. 3 CC l'attribuzione di un oggetto della successione a un erede vale come norma divisionale e non come legato, salvo che una diversa intenzione non risulti dalla disposizione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nel dubbio l'attribuzione di un oggetto facente parte della successione a uno degli eredi deve essere considerata norma di divisione e non legato (cfr. DTF 100 II 440). Tuttavia tale presunzione non è assoluta e occorre prendere in considerazione tutti i fattori che possano in qualche modo servire ad interpretare la volontà del testatore (DTF 100 II 440; 103 II 88).\n3. Nella fattispecie occorre quindi esaminare e interpretare il testamento della defunta __________ __________ __________ (doc.1) per determinare se il lascito dei gioielli costituisce un legato in favore della coerede __________ __________ o una norma divisionale ai sensi dell'art. 522 cpv. 2 CC.\na) Se la coerede succitata avesse ricevuto i gioielli in qualità di erede, infatti, l'accordo derogante alle disposizioni testamentarie sarebbe possibile, contrariamente a quanto sostiene il Pretore (cfr. Tuor, Commentario bernese, ad art. 518 CC, n. 16 e 17; P. Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, IV, Friburgo 1975, p. 152 e 780; P. Piotet, Précis de droit successoral, 2a ed., Berna 1988, p. 165; DTF 85 II 554). In tal caso la convenzione 11 giugno 1987 (doc. A) costituirebbe un contratto di divisione ai sensi dell'art. 634 CC e l'istanza presentata dall’appellante giusta l’art. 604 CC sarebbe di principio ammissibile.\nb) Se invece la destinataria dei preziosi li avesse ricevuti in qualità di legataria, l'accordo relativo al lascito dei gioielli assumerebbe natura strettamente obbligatoria fra lei e gli altri eredi. In tale ipotesi l'azione successoria di divisione ai sensi dell’art. 604 CC, che ha per scopo di far ordinare dal giudice la spartizione dei beni successori fra gli eredi e che deve essere proposta nei confronti di tutti costoro (art. 475 CPC), non potrebbe essere avviata contro la legataria.\n4. Nella fattispecie il testo delle disposizioni di ultime volontà è chiaro e non richiede quindi interpretazioni da parte del giudice (DTF 120 II 182, 115 II 323). L’attribuzione dei gioielli ad __________ __________ configura per espressa volontà della testatrice un prelegato e non una norma divisionale. L’intenzione della disponente risulta infatti sia dalla sistematica che dal testo stesso del testamento, che recita:\n“I miei eredi sono\n__________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________ -__________, __________ __________.\nSalvo la mia nipote __________ __________ -__________, tutti i miei eredi saranno ridotti alla legittima. In tale qualità essi ricevono la mia proprietà immobiliare in __________.\nEssi dovranno far fronte ai seguenti legati:\na) (omissis)\nb) Tutti i miei gioielli, pellicce e vestiti da sera nonché gli oggetti d’arte, i quadri, i tappeti, l’argenteria, sono riservate a __________ __________ -__________.\n...”\nLa testatrice ha manifestato, con la riduzione alla quota legittima di tutti gli eredi, salvo __________ __________, la sua volontà di favorire quest'ultima e ha inoltre esplicitamente inserito la clausola relativa ai gioielli nella lista dei legati a carico degli eredi (doc. 1, pag. 1, clausola b).\n5. Se ne deve concludere che il lascito dei gioielli è da comprendere come prelegato in favore di __________ __________ e non come norma divisionale (Rep. 1984 325). La legataria avendo preso possesso di quanto le spettava con l’accordo degli altri eredi (cfr. doc. A, pag. 2; istanza 15 settembre 1992, punto 3), i gioielli compresi nel legato sono usciti dall’asse successorio e non possono quindi più essere oggetto di una divisione. L’accordo fra gli eredi sui gioielli, le pellicce e i vestiti, concluso apparentemente in deroga alle disposizioni testamentarie, ma seguito dall’effettiva consegna alla beneficiaria dei beni oggetto del prelegato, ha dunque carattere meramente obbligatorio fra le parti. L'azione di divisione ereditaria promossa il 15 settembre 1992 essendo improponibile, ne consegue che il gravame va respinto, a conferma del giudizio pretorile.\n6. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria\npronuncia:\n1. L'appello è respinto.\n2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\ngià anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere inoltre ai convenuti fr. 750.– complessivi per ripetibili d'appello.\n3. Intimazione a:\n- avv. __________ __________, __________\n- avv. __________ __________, __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}