{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-25_1996-01-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17447&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac28eb5d0b79b8ed5078c25e1aa4bd33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1994.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1994.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:26", "Checksum": "02e0bc00eb68790c0fd21930d7b0fc7d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________/__________ (istanza di divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con istanza 15 settembre da\n|\n|\n__________ (__________) __________, __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);\n|\nletti ed esaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolta l'appellazione 8 novembre 1993 di __________ __________ contro la sentenza 25 ottobre 1993 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;\n2. Il giudizio sulle spese e ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con testamento olografo __________ 1987 __________ __________ __________ ha istituito suoi eredi __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________ -__________ e __________ __________ (doc. 1). Contestualmente la testatrice ha disposto alcuni legati e ha nominato esecutore testamentario l'avvocato __________ __________. __________ __________ ha inoltre assegnato alla nipote __________ __________ tutti i gioielli di sua proprietà come pure altri beni mobili. Essa è deceduta il __________ 1987.\nB. In data 11 giugno 1987, alla presenza dell'esecutore testamentario, gli eredi di __________ __________ hanno sottoscritto, scostandosi dalle disposizioni testamentarie, un accordo con il quale veniva pattuita, fra l'altro, la ripartizione interna fra i contraenti dei gioielli, pellicce e vestiti facenti parte dell'asse successorio (doc. A, pag. 2). __________ __________, con il consenso degli altri eredi, è poi entrata in possesso di tutti i gioielli di pertinenza della successione, depositati sino a quel momento presso la gioielleria __________ di __________ (cfr. doc. A pag. 2 e istanza 15 settembre 1992, pag. 3).\nC. __________ __________ non ha consegnato a __________ __________ la parte di gioielli che sarebbe spettata a quest’ultimo conformemente all’accordo dell’11 giugno 1987. Con istanza del 15 settembre 1992, proposta contro i coeredi __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________ ha postulato la divisione parziale dell'eredità relitta fu __________ __________ __________, limitatamente alla partita dei gioielli, valutata dalla perizia di parte allestita dalla gioielleria __________ in fr. 25'600.-- (doc. B). L'istante postula in particolare un'equa ripartizione in natura dei gioielli fra gli eredi, da definirsi in sede di divisione.\nD. All’udienza del 20 aprile 1993, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato la propria richiesta, cui si sono opposti i convenuti. Questi hanno rilevato preliminarmente che, in base alla disposizione di ultima volontà di __________ __________ __________, unica beneficiaria dei gioielli risulterebbe __________ __________, nella sua qualità di legataria. Essi ritengono quindi che la pretesa dell'istante non potrebbe essere fatta valere nell'ambito di una divisione ereditaria ai sensi dell’art. 604 CC. Nel merito i convenuti contestano inoltre che il valore dei gioielli sia quello indicato dalla parte istante. L'istante, in replica, ha ribadito le proprie domande, sostenendo in particolare che l'accordo sottoscritto dagli eredi l’11 giugno 1987 (doc. A) avrebbe reso inoperante la diversa disposizione testamentaria. I convenuti, in duplica, hanno mantenuto le proprie tesi.\nE. Con sentenza 25 ottobre 1993 il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo che l'accordo contrattuale relativo alla spartizione dei gioielli (doc. A) non è valido, poiché agli eredi non sarebbe data la facoltà di derogare alle disposizioni testamentarie. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico dell’istante, con l’obbligo di versare a ognuno dei convenuti l’importo di fr. 500.– per ripetibili.\nF. Con appello 8 novembre 1993 __________ __________ è insorto avverso la pronuncia pretorile chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'istanza di divisione e la nomina di un notaio divisore. L'appellante fa valere in particolare la piena validità dell'accordo sottoscritto dagli eredi in deroga alle disposizioni testamentarie (doc. A).\nG. Nelle osservazioni 3 dicembre 1993 i convenuti propongono la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile.\nH. In data 17 gennaio 1994 la I Camera civile del Tribunale d’appello ha fatto obbligo all’appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 1000.–. L’istante ha consegnato il 14 febbraio 1994 alla cancelleria del Tribunale un libretto bancario al portatore per tale importo.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Il Pretore ha respinto l’istanza di divisione poiché ha ritenuto prevalenti le disposizioni di ultima volontà della defunta, che l’esecutore testamentario è tenuto a mettere in opera, anche in presenza di un accordo sottoscritto da tutti gli eredi in deroga al testamento. Il primo giudice, dopo aver constatato che tutti i gioielli oggetto dell’istanza di divisione erano già stati consegnati alla coerede cui la testatrice li aveva destinati - poco importa se per legato o per norma divisionale - ha rilevato che l’istanza di divisione si fondava sull’accordo 11 giugno 1987, di carattere obbligatorio e non ereditario, ed era pertanto inammissibile.\nL’appellante censura tale conclusione, sostenendo che gli eredi potevano legittimamente derogare alle disposizioni di ultima volontà e pertanto dividere i gioielli fra di loro, di modo che l’azione di divisione sarebbe proponibile."}