673.–), l’appellante risulta soccombente in misura pressoché integrale e deve dunque sopportare gli oneri processuali. Non si giustifica invece di rifondere a controparte un’indennità ridotta per ripetibili di appello, in assenza di valide osservazioni al gravame. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è modificato come segue : “I. __________ __________ è tenuto a versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie __________, a titolo di contributo alimentare pendente causa, l’importo mensile di fr. 1’150.–” Per il resto il decreto rimane invariato. 2.