L’appellante vede parzialmente accolto il suo appello, ma in infima misura. Non si giustifica pertanto una modifica della ripartizione degli oneri processuali di prima sede, sia per quel che concerne le spese e tassa di giustizia che per le ripetibili, a giusta ragione compensate dal Pretore in ragione della reciproca soccombenza. In sede di appello, tenuto conto della modestissima riduzione del contributo alimentare ottenuta (fr. 23,80 invece di fr. 673.–), l’appellante risulta soccombente in misura pressoché integrale e deve dunque sopportare gli oneri processuali.