–, moglie fr. 1’516.–) e il fabbisogno complessivo, corretto come dianzi esposto, è di fr. 5’154,50 (moglie fr. 2’109.–, marito fr. 3’045,50). Ripartendo fra i coniugi l’eccedenza di fr. 1’111,50 si ottiene un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 1’148,75 (reddito del marito fr. 4’750.– meno fabbisogno personale fr. 3’045,50, meno quota parte eccedenza fr. 555,75), che può essere arrotondato in fr. 1’150.–. Ne discende che l’appello può essere accolto solo parzialmente. 7. Gli oneri processuali seguono in linea di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante vede parzialmente accolto il suo appello, ma in infima misura.