L’importo di fr. 1’300.– proposto dall’appellante è invece troppo elevato e non considera adeguatamente il fatto che la convivenza con i figli è per sua natura precaria e limitata nel tempo e che in concreto l’importo versato dalla prole riveste anche un carattere assistenziale (cfr. audizione __________ __________). Dal momento che l’onere di mantenimento del coniuge (art. 163 CC) è prevalente rispetto a quello sussidiario dei figli, non si giustifica di porre a carico di questi ultimi l’obbligo di mantenimento che spetta all’appellante. Il fabbisogno dell’appellata può così essere determinato in fr. 2’109.– (minimo di base fr. 1’025.–, quota parte locazione fr. 400.–, cassa malati fr.