Le altre poste dei rispettivi fabbisogni non sono state contestate all’udienza in contraddittorio e sono dunque da considerare ammesse. Litigioso è invece l’ammontare del contributo a carico dei figli conviventi con l’appellata, che il Pretore ha stabilito in equità a fr. 500.– complessivi. Per costante giurisprudenza il coniuge con il quale convivono figli maggiorenni ha diritto di pretendere da loro un contributo alle spese, in specie per l’alloggio (I CCA __________..__________ nella causa B./B.). La figlia __________ ha riferito nel corso della sua deposizione testimoniale di versare mensilmente alla madre un importo di circa fr.