Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio abbonamento TV via cavo) non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA __________.__________.__________in re S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF) né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale.