Dopo aver concluso l’istruttoria provvisionale e aver indetto per il 5 ottobre 1994 il dibattimento finale, il Pretore ha emanato il 27 ottobre 1994 il decreto con cui ha stabilito il contributo alimentare dovuto alla moglie pendente causa in fr. 1’173,80. Ha inoltre posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. C. __________ __________ è insorto il 7 novembre 1994, chiedendo, in riforma del decreto impugnato, la riduzione del contributo alimentare dovuto alla moglie a fr. 500.–, con l’onere per quest’ultima di sopportare tutti gli oneri processuali di prima sede.