In occasione della discussione in contraddittorio, tenutasi il 7 giugno 1994, l’istante ha confermato la propria offerta, mentre la convenuta ha postulato un contributo alimentare minimo di fr. 1’500.–. In calce al verbale d’udienza il Pretore ha emanato un decreto supercautelare con il quale ha fissato in fr. 1’000.– il contributo dovuto provvisoriamente alla moglie a partire dal 1° giugno 1994. Dopo aver concluso l’istruttoria provvisionale e aver indetto per il 5 ottobre 1994 il dibattimento finale, il Pretore ha emanato il 27 ottobre 1994 il decreto con cui ha stabilito il contributo alimentare dovuto alla moglie pendente causa in fr.