Tale procedura, rimasta inattiva allo stadio della petizione, è tuttora formalmente pendente. B. __________ __________ ha presentato il 9 maggio 1994 una nuova istanza per il tentativo di conciliazione con domanda di provvedimenti cautelari. Egli ha offerto alla moglie un contributo alimentare ridotto a fr. 500.– mensili, dal momento che nel frattempo la figlia, ormai maggiorenne, era divenuta autosufficiente, e che la moglie aveva trovato un nuovo lavoro. In occasione della discussione in contraddittorio, tenutasi il 7 giugno 1994, l’istante ha confermato la propria offerta, mentre la convenuta ha postulato un contributo alimentare minimo di fr.