{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-1_1995-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18803&nX40_KEY=4711564&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "592611b7014c8eddc0cd36f527e02abf"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1994.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:37:34", "Checksum": "1c65a36bc232014ad16a85e104aeeb0b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. L’appellante sostiene poi che il reddito computatogli dal primo giudice non tiene conto dell’indennità mensile di fr. 1’000.– versata dal datore di lavoro per rimborsare le spese di rappresentanza e di trasferta occasionate dalla sua posizione nella ditta. La censura, di principio, è fondata perché il Pretore non ha dedotto dal reddito determinante l’indennità per rimborso spese. Sennonché traspare dagli atti che lo stipendio netto dell’appellante non è di fr. 4’600.–, come calcolato dal primo giudice, ma di fr. 4’950.– (verbale 5 ottobre 1994, pag. 2 memoria conclusiva dell’istante; doc. III richiamato). Quest’ultimo importo comprende invero un’indennità forfettaria di fr. 1’000.– mensili, che non rientra, tecnicamente, nel concetto di salario. Dall’audizione del teste __________, amministratore unico della __________, datrice di lavoro dell’appellante, non risulta però che le spese professionali e di rappresentanza a carico del dipendente giustifichino, da un sommario esame, un’indennità per spese di simile entità. L’istante è infatti responsabile dell’ufficio di __________ della __________ __________, ubicato a distanza ravvicinata dal punto franco, e si occupa delle pratiche relative al punto franco e allo sdoganamento delle merci, con l’obbligo di acquisire clientela (verbale 19.7.1994). L’acquisizione di nuova clientela può indubbiamente provocare spese, ma l’istante nulla ha documentato o almeno reso verosimile a questo riguardo. Se si considera poi che per motivi professionali egli deve recarsi a __________ __________ circa una volta al mese e che tale circostanza è già stata più che generosamente considerata con l’inserimento nel fabbisogno della posta di fr. 1’033.– per il leasing del veicolo, non si può computare integralmente l’indennità forfettaria alla stregua di un rimborso di spese professionali. Non disponendo di elementi concreti, tale indennità può prudentemente essere stimata in fr. 200.– e il reddito computabile per il contributo alimentare ammonta di conseguenza a fr. 4’750.–.\nIl reddito complessivo della famiglia è in definitiva di fr. 6’266.– (marito fr. 4’750.–, moglie fr. 1’516.–) e il fabbisogno complessivo, corretto come dianzi esposto, è di fr. 5’154,50 (moglie fr. 2’109.–, marito fr. 3’045,50). Ripartendo fra i coniugi l’eccedenza di fr. 1’111,50 si ottiene un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 1’148,75 (reddito del marito fr. 4’750.– meno fabbisogno personale fr. 3’045,50, meno quota parte eccedenza fr. 555,75), che può essere arrotondato in fr. 1’150.–.\nNe discende che l’appello può essere accolto solo parzialmente.\n7. Gli oneri processuali seguono in linea di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante vede parzialmente accolto il suo appello, ma in infima misura. Non si giustifica pertanto una modifica della ripartizione degli oneri processuali di prima sede, sia per quel che concerne le spese e tassa di giustizia che per le ripetibili, a giusta ragione compensate dal Pretore in ragione della reciproca soccombenza.\nIn sede di appello, tenuto conto della modestissima riduzione del contributo alimentare ottenuta (fr. 23,80 invece di fr. 673.–), l’appellante risulta soccombente in misura pressoché integrale e deve dunque sopportare gli oneri processuali. Non si giustifica invece di rifondere a controparte un’indennità ridotta per ripetibili di appello, in assenza di valide osservazioni al gravame.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia:\n1. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è modificato come segue :\n“I. __________ __________ è tenuto a versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie __________, a titolo di contributo alimentare pendente causa, l’importo mensile di fr. 1’150.–”\nPer il resto il decreto rimane invariato.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 300.–\nsono a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. __________ __________, __________\n– avv. __________ __________, __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}