{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-1_1995-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18803&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "592611b7014c8eddc0cd36f527e02abf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:51", "Checksum": "10c67f9a55537e37ded1cdf3eb41275c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Giova ricordare che la metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un coniuge all’altro è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio abbonamento TV via cavo) non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA __________.__________.__________in re S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF) né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale. Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/ Reusser/ Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al suo calcolo (DTF inedita del 27.5.1991 nella causa J./S.). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).\n5. Si può rinunciare, nel caso concreto, alla correzione d’ufficio dei fabbisogni delle parti con lo stralcio di tutto quanto non rientra nella definizione di fabbisogno allargato dianzi citata (consid. 3), dal momento che tale esercizio non muterebbe comunque il risultato, la posta relativa al telefono e all’elettricità essendo stata ammessa dal primo giudice per entrambi i coniugi in ugual misura. Le altre poste dei rispettivi fabbisogni non sono state contestate all’udienza in contraddittorio e sono dunque da considerare ammesse.\nLitigioso è invece l’ammontare del contributo a carico dei figli conviventi con l’appellata, che il Pretore ha stabilito in equità a fr. 500.– complessivi. Per costante giurisprudenza il coniuge con il quale convivono figli maggiorenni ha diritto di pretendere da loro un contributo alle spese, in specie per l’alloggio (I CCA __________..__________ nella causa B./B.). La figlia __________ ha riferito nel corso della sua deposizione testimoniale di versare mensilmente alla madre un importo di circa fr. 700.– comprensivo di telefono, locazione, vitto e cura degli abiti (verbale 19.7.1994) mentre il fratello __________ provvede al pagamento di un terzo del canone di locazione in fr. 366.– più un importo variabile di mese in mese, a seconda dell’effettiva permanenza a __________, dato che sua moglie studia a __________ ed egli trascorre regolarmente con lei i fine settimana (verbale 7.9.1994). Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto la riduzione del fabbisogno operata dal Pretore appare invero troppo prudente, visto che ogni occupante dell’abitazione partecipa per un terzo, fatto questo esplicitamente ammesso dall’appellata nel corso dell’udienza 7 giugno 1994 (verbale pag. 4). L’importo di fr. 1’300.– proposto dall’appellante è invece troppo elevato e non considera adeguatamente il fatto che la convivenza con i figli è per sua natura precaria e limitata nel tempo e che in concreto l’importo versato dalla prole riveste anche un carattere assistenziale (cfr. audizione __________ __________). Dal momento che l’onere di mantenimento del coniuge (art. 163 CC) è prevalente rispetto a quello sussidiario dei figli, non si giustifica di porre a carico di questi ultimi l’obbligo di mantenimento che spetta all’appellante. Il fabbisogno dell’appellata può così essere determinato in fr. 2’109.– (minimo di base fr. 1’025.–, quota parte locazione fr. 400.–, cassa malati fr. 204.–, ass. varie fr. 150.–, quota parte luce, tel., ecc. fr. 50.–, imposte fr. 280.–)."}