{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-1_1995-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18803&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "592611b7014c8eddc0cd36f527e02abf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:51", "Checksum": "10c67f9a55537e37ded1cdf3eb41275c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.1995 11.1994.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________/__________ (procedura provvisionale in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord promossa con istanza 9 maggio 1994 da\n|\n|\n__________ __________, __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)\n|\nesaminati gli atti,\nposti a giudizio i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l’appello 7 novembre 1994 di __________ __________ contro il decreto cautelare 27 ottobre 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ __________ (1939) e __________ nata __________ (1940) si sono uniti in matrimonio il __________ 1965. Dall’unione sono nati i figli __________ (1966) e __________ (1972), ora entrambi maggiorenni e autosufficienti finanziariamente. Il marito è __________ __________ mentre la moglie lavora alle dipendenze del comune di __________.\n__________ __________ ha avviato con petizione 16 maggio 1991 azione di separazione, postulando nel contempo la conferma delle misure supercautelari emanate dal Pretore il 23 aprile 1991, con le quali il marito era stato tenuto a versare un contributo alimentare mensile di fr. 2 000.– per la moglie e di fr. 300.– per la figlia __________, all’epoca studente. Tale procedura, rimasta inattiva allo stadio della petizione, è tuttora formalmente pendente.\nB. __________ __________ ha presentato il 9 maggio 1994 una nuova istanza per il tentativo di conciliazione con domanda di provvedimenti cautelari. Egli ha offerto alla moglie un contributo alimentare ridotto a fr. 500.– mensili, dal momento che nel frattempo la figlia, ormai maggiorenne, era divenuta autosufficiente, e che la moglie aveva trovato un nuovo lavoro. In occasione della discussione in contraddittorio, tenutasi il 7 giugno 1994, l’istante ha confermato la propria offerta, mentre la convenuta ha postulato un contributo alimentare minimo di fr. 1’500.–. In calce al verbale d’udienza il Pretore ha emanato un decreto supercautelare con il quale ha fissato in fr. 1’000.– il contributo dovuto provvisoriamente alla moglie a partire dal 1° giugno 1994.\nDopo aver concluso l’istruttoria provvisionale e aver indetto per il 5 ottobre 1994 il dibattimento finale, il Pretore ha emanato il 27 ottobre 1994 il decreto con cui ha stabilito il contributo alimentare dovuto alla moglie pendente causa in fr. 1’173,80. Ha inoltre posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.\nC. __________ __________ è insorto il 7 novembre 1994, chiedendo, in riforma del decreto impugnato, la riduzione del contributo alimentare dovuto alla moglie a fr. 500.–, con l’onere per quest’ultima di sopportare tutti gli oneri processuali di prima sede.\nD. __________ __________ ha presentato le proprie osservazioni al gravame il 2 dicembre 1994, proponendo la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Occorre preliminarmente rilevare che le osservazioni presentate dalla convenuta provvisionale sono tardive e pertanto da stralciare dal fascicolo processuale. Come risulta dalla ricerca postale, infatti, l’appello è stato notificato al legale dell’appellata il 22 novembre 1994, motivo per cui le osservazioni, datate 2 dicembre 1994 ma spedite il 5 dicembre (cfr. busta di invio), non rispettano il termine di 10 giorni previsto dall'art. 370 cpv. 2 CPC.\n2. La causa di separazione avviata dalla moglie il 16 maggio 1991 (incarto n. __________) e che a detta dell’appellante è divenuta priva di interesse per intervenuta perenzione processuale ai sensi dell’art. 351 CPC non è stata stralciata dai ruoli ed è tuttora formalmente pendente. Ci si potrebbe quindi interrogare sulla validità della procedura per tentativo di conciliazione promossa dal marito il 9 maggio 1994, ma l’istanza cautelare di stessa data configura come che sia una richiesta di modifica dell’assetto cautelare adottato il 23 aprile 1991 dal Pretore, proponibile anche nell’ambito della causa di separazione.\n3. Il Pretore ha stimato i rispettivi redditi mensili netti in fr. 4’600.–per il marito e in fr. 1’516.– per la moglie. Dopo aver calcolato in fr. 3’045,50 il fabbisogno del marito e in fr. 2’309.– quello della moglie, ridotto per tenere conto del contributo dei figli maggiorenni conviventi, il primo giudice ha fissato in fr. 1’173,80 il contributo dovuto dal marito per la moglie. L’appellante critica tale calcolo facendo valere in primo luogo che il contributo dei figli conviventi con la madre ammonta almeno a fr. 1’300.– e che quindi tale importo deve essere dedotto dal fabbisogno dell’appellata. L’istante adduce inoltre che nel reddito di fr. 4’600.– calcolato dal Pretore è compresa l’indennità per spese professionali versata dal datore di lavoro, che deve essere stralciata, corrispondendo a spese effettive e non a stipendio."}