Gli oneri processuali – con una tassa di giustizia proporzionata all’importanza del caso – seguirebbero pertanto, di massima, il rispettivo grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, tuttavia, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni al coniuge divorziato, si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale principio può essere applicato per analogia anche in sede provvisionale, sia per gli oneri di primo grado sia per quelli di appello, con compensazione delle ripetibili. Per questi motivi