il marito ottiene la soppressione del contributo per la moglie, ma si ve-de aumentare il contributo per il figlio; la moglie ottiene l’aumen-to del contributo per il figlio, ma si vede sopprimere il contributo per sé stessa. Gli oneri processuali – con una tassa di giustizia proporzionata all’importanza del caso – seguirebbero pertanto, di massima, il rispettivo grado di soccombenza (art. 148 cpv.