475.–) stimata nelle predette raccomandazioni per la cura e l’educazione del figlio sia insufficiente a coprire i costi effettivi (essa ammette anzi che le spese ammontano a fr. 270.– mensili, asserendo erroneamente che andrebbero incluse nel proprio fabbisogno: appello, pag. 5). In che misura i coniugi siano vicendevolmente tenuti ad assicurare il fabbisogno del figlio risulterà dal calcolo finale (consid. 10). 8. L’appellante ritiene che il Pretore avrebbe dovuto aggiungere al reddito del marito un’indennità di fr. 220.– mensili per pasti fuori domicilio ch’egli percepirebbe dal datore di lavoro. A torto. Che il marito abbia ricevuto un’indennità per pasti di fr.