Certo, se il coniuge affidatario non svolge un’attività lucrativa si può pretendere che cura ed educazione siano prestate in natura da lui medesimo. Nel caso specifico però la moglie, affidataria del bambino, lavora già al 70% (appello della moglie, pag. 3 in fondo) e non si può ragionevolmente esigere ch’essa fornisca, in natura, più del 30% della cura ed educazione (fr. 140.– circa). Il resto rientra nel fabbisogno in denaro del figlio, con cui si rimunerano anche la cura e l’educazione prestate da terzi. Su questo punto l’appello del marito deve quindi essere respinto.