L’art. 322 lett. a CPC riserva al Tribunale di appello, invero, la facoltà di ordinare d’uf-ficio l’assunzione di prove giusta l’art. 88 lett. a, b, c CPC, ma nella fattispecie l’applicazione di tale norma non si giustifica. Non solo perché in caso contrario il divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC sarebbe praticamente svuotato di senso, ma anche perché l’aggiornamento di un solo dato del fabbisogno della moglie appare arbitrario. Di fronte a un mutamento rilevante delle circostanze occorre apprezzare, oltre ai redditi aggiornati delle parti, entrambi i fabbisogni nel loro insieme.