Se non che, l’argomentazione è fondata su un documento nuovo, successivo alla sentenza del Pretore, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appellante motiva l’ammissibilità di tale documento invocando il principio inquisitorio, ma trascura che tale precetto vale solo a favore del figlio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). In concreto il fabbisogno del figlio è – come si vedrà in seguito – assicurato. Per contro, in materia di contributi fra coniugi il diritto federale non prescrive l’applicazione del principio inquisitorio, tanto meno in sede provvisionale (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 425 ad art. 145 CC). L’art. 322 lett.