v. anche Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 72 in fine ad art. 163 CC). Una rivalutazione del reddito per il vantaggio ritratto dall’ uso di un veicolo aziendale a fini privati è quindi lecito ove tale vantaggio ecceda l’indennità che il dipendente potrebbe far valere nel proprio fabbisogno come spesa necessaria per raggiungere il posto di lavoro (nella fattispecie: da Giubiasco a Locarno). È possibile che in concreto il vantaggio realmente conseguito dall’appellante con l’uso del veicolo aziendale sia superiore all’ indennità ch’egli potrebbe esporre nel proprio fabbisogno per le spese professionali di trasferta.