Su questo punto l’appello è provvisto di buon diritto. 3. A parere dell’appellante il reddito (occulto) di fr. 500.– che il Pretore gli avrebbe imputato per il vantaggio economico derivante dall’uso del veicolo aziendale a scopi privati non si giustifica, non costituendo tale beneficio “un mezzo finanziario liquido”. La tesi non è pertinente, poiché nel reddito conseguito da un coniuge vanno incluse anche le prestazioni in natura stanziate dal datore di lavoro. Ciò non toglie che simili prestazioni, per essere considerate come reddito (occulto), devono effettivamente comportare un utile per il dipendente (I CCA, sentenza del 24 maggio 1995 in re R. contro R., consid. 1b; v. anche Bräm in: