Sull’appello del marito 1. Il Pretore ha rilevato anzitutto che la prospettata modifica dell’ assetto provvisionale appariva legittima poiché nel settembre del 1993, quando era stato fissato originariamente il contributo alimentare per la moglie, quest’ultima non conseguiva alcun reddito mentre al momento del giudizio essa guadagnava più di fr. 3000.– mensili. Ciò posto, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4014.– mensili, cui ha aggiunto fr. 500.– “per il vantaggio economico derivante dall’uso a scopi privati dell’auto-vettura della ditta”, e quello della moglie in fr. 3280.– mensili, cui ha aggiunto fr. 170.– come provento di capitali.