– mensili (dal __________ settembre 1994) per moglie e figlio. __________ si è opposta finanche a una riduzione del contributo. F. Con decreto del __________ dicembre 1994 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di modifica e ha ridotto sia il contributo alimentare per la moglie (da fr. 2000.– a fr. 675.– mensili) sia quello per il figlio (da fr. 670.– a fr. 550.– mensili, compreso l’assegno alimentare). La tassa di giustizia (fr. 150.–) e le spese (fr. 80.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.