C. All’udienza del __________ ottobre 1993 il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso e al contraddittorio sulla provvigione ad litem __________ __________ __________ ha ritirato la propria domanda. Constatato ciò, il Pretore ha dichiarato evasa la procedura cautelare senza prelievo di spese, impregiudicato per le parti il diritto di chiedere una modifica dell’assetto provvisionale “in caso di cambiamento sostanziale delle circostanze”. D. Il __________aprile 1994 __________ __________ __________ ha introdotto la petizione di divorzio e il __________maggio successivo ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.