{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-19_1996-03-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17206&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ba80cbd8d37afb3eb79cbbd6d1b9d069"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:10", "Checksum": "e224182ab0fe4476699b626e3e3ecd73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn materia di filiazione il giudice di ogni grado applica – come si è accennato (sopra, consid. 4) – il principio inquisitorio illimitato. La Camera civile di appello non è vincolata dunque né agli accertamenti del Pretore né tanto meno alle allegazioni delle parti o alle loro richieste di giudizio. In concreto il fabbisogno in denaro del figlio ascende a fr. 998.– mensili (fr. 1140.– meno la quota di cura ed educazione che la madre è tenuta a fornire in natura, stimata attorno al 30% di quanto prevedono le note raccomandazioni, cioè fr. 475.– mensili: sopra, consid. 5). Non vi è motivo per ridurre tale importo: il guadagno complessivo dei coniugi rientra grosso modo nella fascia di reddito cui le raccomandazioni fanno riferimento (circa fr. 7000.– mensili: edizione 1988, pag. 11 aggiornata al novembre 1992) e i genitori sono senz’altro in grado di sopperire a un fabbisogno siffatto. Nemmeno vi è motivo per aumentare tale somma, l’appellante non avendo reso verosimile che l’indennità di fr. 332.– mensili (70% di fr. 475.–) stimata nelle predette raccomandazioni per la cura e l’educazione del figlio sia insufficiente a coprire i costi effettivi (essa ammette anzi che le spese ammontano a fr. 270.– mensili, asserendo erroneamente che andrebbero incluse nel proprio fabbisogno: appello, pag. 5). In che misura i coniugi siano vicendevolmente tenuti ad assicurare il fabbisogno del figlio risulterà dal calcolo finale (consid. 10).\n8. L’appellante ritiene che il Pretore avrebbe dovuto aggiungere al reddito del marito un’indennità di fr. 220.– mensili per pasti fuori domicilio ch’egli percepirebbe dal datore di lavoro. A torto. Che il marito abbia ricevuto un’indennità per pasti di fr. 500.– mensili è stato senz’altro reso verosimile fino al __________ottobre 1994 (doc. A dell’incarto n. 135/1993; deposizione Colet, verbali pag. 3). Nul-la permette di affermare però che il marito abbia continuato a riscuotere simile indennità anche dopo: il doc. 12, che l’appellan-te non censura di falso né definisce inveritiero, non contempla più alcuna indennità per pasti. In assenza di qualsiasi altro elemento a sostegno della sua tesi, l’appellante non può quindi muovere rimproveri al primo giudice.\n9. Stando all’appellante, il Pretore avrebbe dovuto fissare il contributo per il figlio in modo scalare, secondo l’età, ancorandolo all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Essa dimentica nondimeno che un decreto cautelare ha per sua natura indole temporanea. Se si pensa che la prima fascia di età prevista dalle menzionate raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo va fino al compimento del settimo anno e la seconda fino al compimento del tredicesimo, non appare sicuramente gravoso pretendere che al passaggio di età del figlio il coniuge affidatario chieda al giudice un adeguamento del contributo (in base, per altro, a dati aggiornati su redditi e fabbisogni). Quanto all’indicizzazione, essa non è indicata in sede meramente provvisionale, a meno che si preveda una causa di divorzio relativamente lunga (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband, nota 128 ad art. 145 CC con riferimenti). L’interes-sata non pretende che in concreto si prospetti un’evenienza simile. Il rincaro attuale inoltre, contenuto nel limite di pochi punti annui, non impone un’interpretazione estensiva di tale eccezione.\n10. Il quadro generale della famiglia si presenta, per finire, come segue:\n– reddito mensile del marito (dal __________novembre 1994): fr. 3705.35 (consid. 2);\n– reddito mensile della moglie: fr. 3450.– (non contestati);\n– fabbisogno minimo del marito: fr. 2505.– mensili (non contestato);\n– fabbisogno minimo della moglie: fr. 3225.– mensili (consid. 3);\n– fabbisogno minimo del figlio: fr. 998.– mensili (consid. 7);\n– eccedenza mensile:\nfr. 3705.35 + fr. 3450.– ./. fr. 2505.– ./. fr. 3225.– ./. fr. 998.– = fr. 427.35;\n– spettanza del marito:\nfr. 2505.– + fr. 213.65 (metà eccedenza) = fr. 2718.65 mensili;\n– spettanza della moglie:\nfr. 3225.– + fr. 213.65 (metà eccedenza) = fr. 3438.65 mensili;\n– spettanza del figlio:\nfr. 998.– mensili;\n– contributo del marito per il figlio:\nfr. 3705.35 ./. fr. 2718.65 = fr. 986.70;\n– contributo della moglie per il figlio:\nfr. 3450.– ./. fr. 3438.65 = fr. 11.35.\n11. Se ne conclude che il contributo alimentare per la moglie deve essere soppresso, l’interessata essendo in grado di coprire il proprio fabbisogno con il ricavo del proprio lavoro. Il contributo alimentare per il figlio deve invece essere aumentato a fr. 990.– mensili (arrotondati) dal __________novembre 1994, indipendentemente dalle richieste di giudizio della moglie (sopra, consid. 7). Ciò comporta il parziale accoglimento di entrambi gli appelli: il marito ottiene la soppressione del contributo per la moglie, ma si ve-de aumentare il contributo per il figlio; la moglie ottiene l’aumen-to del contributo per il figlio, ma si vede sopprimere il contributo per sé stessa. Gli oneri processuali – con una tassa di giustizia proporzionata all’importanza del caso – seguirebbero pertanto, di massima, il rispettivo grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, tuttavia, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni al coniuge divorziato, si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale principio può essere applicato per analogia anche in sede provvisionale, sia per gli oneri di primo grado sia per quelli di appello, con compensazione delle ripetibili.\nPer questi motivi\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. Gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del decreto impugnato è riformato come segue:"}