{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-19_1996-03-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17206&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ba80cbd8d37afb3eb79cbbd6d1b9d069"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:10", "Checksum": "e224182ab0fe4476699b626e3e3ecd73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Afferma l’appellante che l’onere mensile di fr. 473.– per il leasing dell’automobile inserito dal Pretore nel fabbisogno della moglie più non sussiste, il contratto essendo terminato il __________dicembre 1994. Se non che, l’argomentazione è fondata su un documento nuovo, successivo alla sentenza del Pretore, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appellante motiva l’ammissibilità di tale documento invocando il principio inquisitorio, ma trascura che tale precetto vale solo a favore del figlio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). In concreto il fabbisogno del figlio è – come si vedrà in seguito – assicurato. Per contro, in materia di contributi fra coniugi il diritto federale non prescrive l’applicazione del principio inquisitorio, tanto meno in sede provvisionale (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 425 ad art. 145 CC). L’art. 322 lett. a CPC riserva al Tribunale di appello, invero, la facoltà di ordinare d’uf-ficio l’assunzione di prove giusta l’art. 88 lett. a, b, c CPC, ma nella fattispecie l’applicazione di tale norma non si giustifica. Non solo perché in caso contrario il divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC sarebbe praticamente svuotato di senso, ma anche perché l’aggiornamento di un solo dato del fabbisogno della moglie appare arbitrario. Di fronte a un mutamento rilevante delle circostanze occorre apprezzare, oltre ai redditi aggiornati delle parti, entrambi i fabbisogni nel loro insieme. Ove ritenesse che la fine del contratto di leasing implichi cambiamenti di rilievo nel quadro dell’assetto provvisionale, l’appellante adirà pertanto il Pretore con una nuova istanza di modifica.\n5. Secondo l’appellante il fabbisogno del figlio __________ non ammonterebbe a fr. 665.– mensili, bensì a fr. 545.–, il resto consistendo in cura ed educazione prestate in natura dalla madre. L’opinione è doppiamente infondata. Intanto perché il fabbisogno di un figlio unico fino a 7 anni compiuti ascende, in conformità alle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo cui questa Camera fa riferimento per prassi costante (edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993, pag. 78), a fr. 1140.– mensili, di cui fr. 475.– per cura ed educazione. Certo, se il coniuge affidatario non svolge un’attività lucrativa si può pretendere che cura ed educazione siano prestate in natura da lui medesimo. Nel caso specifico però la moglie, affidataria del bambino, lavora già al 70% (appello della moglie, pag. 3 in fondo) e non si può ragionevolmente esigere ch’essa fornisca, in natura, più del 30% della cura ed educazione (fr. 140.– circa). Il resto rientra nel fabbisogno in denaro del figlio, con cui si rimunerano anche la cura e l’educazione prestate da terzi. Su questo punto l’appello del marito deve quindi essere respinto. Sul fabbisogno (insufficiente) del figlio stabilito nel decreto cautelare si tornerà in appresso, esaminando l’appello della moglie (consid. 7).\n6. L’appellante asserisce da ultimo che il Pretore avrebbe sbagliato facendo decorrere la modifica dal __________novembre 1994. Il cambimento (inizio di attività lucrativa da parte della moglie) essendo intervenuto il __________settembre 1994, anche la modifica dovrebbe valere retroattivamente da quel giorno. La censura non può essere condivisa. In linea di principio un decreto che modifica misure provvisionali ha effetti solo per il futuro; il giudice può non-dimeno, secondo il suo apprezzamento, far decorrere la modifica di un contributo alimentare dal momento in cui è stata introdotta l’istanza, ma non prima (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 445 ad art. 145 CC). In concreto una modifica anteriore al __________ottobre 1994 è quindi esclusa. Il Pretore inoltre, pur avendo statuito il __________ dicembre 1994, ha fatto decorrere la modifica dal __________novembre 1994, cioè dal primo contributo mensile che il marito avrebbe versato alla moglie dopo l’introdu-zione dell’istanza di modifica. Ciò è perfettamente legittimo e al proposito il decreto impugnato merita piena conferma.\nII. Sull’appello della moglie\n7. Il fabbisogno del figlio calcolato dal Pretore è criticato dall’appel-lante, la quale fa notare che la cura e l’educazione del figlio comporta oneri supplementari proprio a causa dell’attività lucrativa da lei intrapresa. Ciò giustifica un aumento del contributo alimentare per il figlio a fr. 800.– mensili."}