{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-19_1996-03-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17206&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ba80cbd8d37afb3eb79cbbd6d1b9d069"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:10", "Checksum": "e224182ab0fe4476699b626e3e3ecd73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. Il Pretore ha rilevato anzitutto che la prospettata modifica dell’ assetto provvisionale appariva legittima poiché nel settembre del 1993, quando era stato fissato originariamente il contributo alimentare per la moglie, quest’ultima non conseguiva alcun reddito mentre al momento del giudizio essa guadagnava più di fr. 3000.– mensili. Ciò posto, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4014.– mensili, cui ha aggiunto fr. 500.– “per il vantaggio economico derivante dall’uso a scopi privati dell’auto-vettura della ditta”, e quello della moglie in fr. 3280.– mensili, cui ha aggiunto fr. 170.– come provento di capitali. Dalle entrate complessive della famiglia (fr. 7964.– mensili) egli ha poi sottratto il fabbisogno minimo del marito (fr. 2505.– mensili), quello della moglie (fr. 3225.– mensili) e quello del figlio (fr. 665.– mensili), ottenendo un’eccedenza di 1569.– mensili che ha diviso a metà fra i coniugi (fr. 784.– ognuno).\n2. L’appellante sostiene in primo luogo che il suo stipendio mensile ammonta a fr. 3705.35, non a fr. 4014.–, poiché egli non percepisce alcuna tredicesima. Ora, dagli atti non è possibile concludere che l’appellante riscuota verosimilmente una tredicesima mensilità: la questione, litigiosa ancora al dibattimento finale (verbali, pag. 5; riassunto scritto allegato, pag. 2 in alto), non è stata affatto chiarita. Il teste Colet, amministratore della ditta __________. fino al settembre 1994, non è stato in grado di pre-cisare se l’appellante riceve una tredicesima (verbali, pag. 3) e i conteggi agli atti (doc. 12 e 13; doc. A dell’incarto n. __________/1993) non bastano a rendere verosimile tale ipotesi. Quanto alla circostanza che il marito sia con ogni probabilità azionista unico della ditta per cui lavora (verbali, pag. 2 e 4 in alto), essa non è sufficiente a far apparire attendibile l’assunto della moglie, che avrebbe potuto chiedere almeno l’edizione di un certificato di salario annuo. Ne segue che il reddito del marito deve ritenersi ammontare a fr. 4320.55 mensili netti fino al __________ottobre 1994 (compreso l’assegno familiare: doc. A dell’incarto n. __________/1993) e a fr. 3705.35 dal __________ novembre 1994 (senza l’assegno familiare: doc. 12). Su questo punto l’appello è provvisto di buon diritto.\n3. A parere dell’appellante il reddito (occulto) di fr. 500.– che il Pretore gli avrebbe imputato per il vantaggio economico derivante dall’uso del veicolo aziendale a scopi privati non si giustifica, non costituendo tale beneficio “un mezzo finanziario liquido”. La tesi non è pertinente, poiché nel reddito conseguito da un coniuge vanno incluse anche le prestazioni in natura stanziate dal datore di lavoro. Ciò non toglie che simili prestazioni, per essere considerate come reddito (occulto), devono effettivamente comportare un utile per il dipendente (I CCA, sentenza del 24 maggio 1995 in re R. contro R., consid. 1b; v. anche Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 72 in fine ad art. 163 CC). Una rivalutazione del reddito per il vantaggio ritratto dall’ uso di un veicolo aziendale a fini privati è quindi lecito ove tale vantaggio ecceda l’indennità che il dipendente potrebbe far valere nel proprio fabbisogno come spesa necessaria per raggiungere il posto di lavoro (nella fattispecie: da Giubiasco a Locarno).\nÈ possibile che in concreto il vantaggio realmente conseguito dall’appellante con l’uso del veicolo aziendale sia superiore all’ indennità ch’egli potrebbe esporre nel proprio fabbisogno per le spese professionali di trasferta. In tal caso non è dato di capire tuttavia per quale ragione il Pretore abbia riconosciuto alla mo-glie – oltre alle spese necessarie per raggiungere il suo posto di lavoro – una somma di fr. 641.– mensili per il leasing di un’auto-mobile propria, il relativo premio assicurativo e l’imposta di circolazione, senza imputarle per ciò alcun vantaggio. Da questo profilo il reddito occulto di fr. 500.– mensili imputato al marito lede la parità di trattamento e a ragione l’appellante ne chiede lo stralcio. Si aggiunga che, quanto meno di regola, il costo di un autoveicolo a fini non professionali esula dal fabbisogno minimo e che in concreto il riconoscimento di fr. 641.– nel fabbisogno della moglie si giustifica eccezionalmente per rispettare l’uguaglianza fra coniugi, ammessi entrambi in tal modo a fruire di un’automobile. Dal fabbisogno minimo di entrambi i coniugi andrebbe tolto inoltre l’esborso di fr. 150.– per “telefono, energia elettrica, acqua potabile”, già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Dato che il Pretore ha incluso la stessa cifra nel fabbisogno di tutt’e due, si può prescindere dallo stralcio, che non avrebbe conseguenze pratiche."}