{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-19_1996-03-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17206&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ba80cbd8d37afb3eb79cbbd6d1b9d069"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:10", "Checksum": "e224182ab0fe4476699b626e3e3ecd73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1996 11.1994.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente, |\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del __________aprile 1994 da\n|\n|\n__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),\n|\ne ora sul decreto cautelare del __________ dicembre 1994 con cui il Pretore ha modificato l’asset-to provvisionale dei coniugi;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se dev’essere accolto l’appello del __________dicembre 1994 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;\n2. Se dev’essere accolto l’appello del __________dicembre 1994 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il __________ dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ __________ (1956) e __________ __________ (1962) si sono sposati a __________ (Brasile) il __________settembre 1989. Dal matrimonio è nato un figlio, __________, il __________ novembre 1989. Il __________ settembre 1993 la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione e con istanza del giorno stes-so ha postulato – in via provvisionale – l’autorizzazione a vivere separata, l’affidamento del figlio __________, la condanna del marito al versamento di fr. 3500.– mensili come contributo alimentare per sé e il figlio, oltre a fr. 3000.– come provvigione ad litem, e l’attribuzione dell’appartamento coniugale con tutto l’arredo domestico.\nB. Statuendo il __________ settembre 1993 inaudita parte, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha imposto a __________ __________ un contributo mensile di fr. 2000.– per la moglie e di fr. 670.– per il figlio (compreso l’assegno familiare), ha assegnato in uso alla moglie stessa l’appartamento coniugale e ha convocato le parti all’udienza del __________ottobre 1993 per il tentativo di conciliazione e il contraddittorio sulla provvigione ad litem. Il giudizio sulle spese è stato rinviato a una decisione ulteriore.\nC. All’udienza del __________ ottobre 1993 il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso e al contraddittorio sulla provvigione ad litem __________ __________ __________ ha ritirato la propria domanda. Constatato ciò, il Pretore ha dichiarato evasa la procedura cautelare senza prelievo di spese, impregiudicato per le parti il diritto di chiedere una modifica dell’assetto provvisionale “in caso di cambiamento sostanziale delle circostanze”.\nD. Il __________aprile 1994 __________ __________ __________ ha introdotto la petizione di divorzio e il __________maggio successivo ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il marito ha proposto di respingere tanto la petizione quanto la domanda di assistenza giudiziaria e ha chiesto a sua volta, in via riconvenzionale, il divorzio per colpa esclusiva della moglie. Nei susseguenti atti scritti ogni parte ha ribadito le proprie posizioni. L’udienza preliminare deve ancora aver luogo.\nE. __________ __________ si è rivolto il __________ ottobre 1994 al Pretore con un’istanza volta alla modifica dell’assetto provvisionale in cui postula la soppressione del contributo alimentare per la moglie, avendo questa cominciato un’attività lucrativa. All’udienza del __________ novembre 1994 __________ non si è opposta a una riduzione del contributo, ma ne ha contestato la soppressione. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del __________ dicembre 1994 il marito ha offerto unicamente un contributo alimentare di complessivi fr. 585.– mensili (dal __________ settembre 1994) per moglie e figlio. __________ si è opposta finanche a una riduzione del contributo.\nF. Con decreto del __________ dicembre 1994 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di modifica e ha ridotto sia il contributo alimentare per la moglie (da fr. 2000.– a fr. 675.– mensili) sia quello per il figlio (da fr. 670.– a fr. 550.– mensili, compreso l’assegno alimentare). La tassa di giustizia (fr. 150.–) e le spese (fr. 80.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.\nG. Insorto con un appello del __________dicembre 1994 contro il decreto cautelare, __________ chiede che il contributo per la moglie sia soppresso e quello per il figlio fissato in fr. 1060.– mensili dal 1__________settembre al __________ottobre 1994, in fr. 760.– per il mese di novembre 1994 e in fr. 670.– dal __________dicembre 1994 in poi, compreso l’assegno familiare, con addebito di tutte le spese processuali alla moglie. __________ ha impugnato a sua volta il decreto cautelare con appello del __________dicembre 1994 in cui propone l’aumento del contributo per il figlio a fr. 800.– mensili, non compreso l’assegno familiare, con carico di tutte le spese processuali al marito. Nelle rispettive osservazioni ogni coniuge conclude per il rigetto dell’appello avversario.\nConsiderando\nin diritto:\nI. Sull’appello del marito"}