1 CPC); accertato che le parti hanno dichiarato di compensare le ripetibili del procedimento di appello, lasciando le spese processuali a carico di chi le ha anticipate; considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia); decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 70.-- b) spese fr. 30.-- fr. 100.-- sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate. 3. Intimazione a: avv. __________, __________; avv. __________ i, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.