| | | | ||| | Incarto n. | RAPPORTO | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | segretaria: | Galfetti, vicecancelliera | sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del __________ settembre 1992 da | | __________ - __________, __________, patrocinata dall’avv. __________, __________, | | | contro | | | __________, __________, patrocinato dall’avv. __________, __________a, | ed ora sul decreto cautelare emanato il 5 dicembre 1994 dal Pretore; premesso che il __________dicembre 1994 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del __________ dicembre 1994 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari presentata dal marito il __________ottobre 1994; preso atto che con lettera del __________ maggio 1995 il convenuto ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep.1978 __________) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC); accertato che le parti hanno dichiarato di compensare le ripetibili del procedimento di appello, lasciando le spese processuali a carico di chi le ha anticipate; considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia); decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 70.-- b) spese fr. 30.-- fr. 100.-- sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate. 3. Intimazione a: avv. __________, __________; avv. __________ i, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Giudice La segretaria