1 CO chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. Il capoverso 2 del medesimo disposto deroga a tale principio, prevedendo che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato.