– per il mancato utilizzo dello stanzino da parte della proprietaria. Egli sostiene che l’indennità andava riconosciuta, semmai, limitatamente alla superficie non disponibile alla proprietaria. a) A prescindere dalla circostanza che effettivamente l’appellata non ha potuto usufruire del locale, essa non ha provato di avere subito un danno a questo titolo, tant’è che il Pretore ha dovuto far capo all’art. 42 CO. Per l’art. 42 cpv. 1 CO chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.