La censura è parzialmente fondata. Contrariamente all’opinione dell’appellata (osservazioni pag. 3-4), non è determinante che l’apertura verso la corte retrostante sia stata praticata solo nell’interesse dell’appellante, poiché l’indennità da lui rivendicata è, in effetti, fissata a dipendenza dell’interesse che l’opera rappresenta per il proprietario del fondo (DTF 99 II 131 consid. 6b; Steinauer, Les droits réels, Tomo II, n. 1640e, pag. 79).