In caso di mancata rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l’altro per il suo materiale (art, 672 cpv. 1 CC); in caso di mala fede da parte del proprietario del materiale l’indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario (cpv. 3). a) L’appellante sostiene che, pur ammettendo la malafede, almeno i costi (fr. 6’158.–) dovuti per la creazione di un accesso alla corte retrostante, gli devono essere riconosciuti, giacché di interesse per l’appellata. La censura è parzialmente fondata.