9 e 10), mentre non risulta che l’appellante sia stato esplicitamente autorizzato dal marito dell’appellata. Il caso giudicato in DTF 57 II 253, evocato dall’appellante, non si attaglia del resto alla fattispecie. Esso si riferisce infatti a un compratore che aveva costruito con materiali propri sul fondo acquistato e che si era visto poi annullata la vendita ed è del tutto diverso dal caso qui in esame. L’appellante sapeva infatti, al momento in cui ha iniziato le opere contestate, che la proprietà del locale era controversa. 3. In caso di mancata rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l’altro per il suo materiale (art, 672 cpv.