Egli ritiene inoltre che, quand’anche non gli si riconoscesse la buona fede, egli avrebbe diritto ai costi sostenuti per la trasformazione della finestra esterna in porta d’accesso alla corte retrostante poiché di chiaro interesse per l’appellata. 2. Non vi sono dubbi che il proprietario del fondo può esigere la rimozione delle opere costruite senza il proprio consenso, in quanto ciò si possa fare senza danno sproporzionato (art. 671 cpv. 3 CC). Nel caso concreto l’appellante non contesta che, salvo per quanto riguarda l’armadio a muro, il costo della separazione delle opere dal fondo è sproporzionato;