Egli ha negato all’istante un’indennità poiché ha ritenuto che l’interesse della convenuta alla sistemazione del locale era praticamente nullo, lo scopo al quale era stato adibito lo stanzino non necessitando delle migliorie apportate dall’istante. Per contro, il primo giudice ha ammesso che costui doveva risarcire la proprietaria per il mancato uso del locale e ha determinato, sulla base dell’art. 42 CO in fr. 3’700.– questa pretesa, così come ha riconosciuto in fr.