{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-14_1996-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17202&nX40_KEY=4933401&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "456ef5941fcf9aa02ba8a79254fee586"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1994.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1994.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1994.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:22:23", "Checksum": "170a92bc95955d66fb53f86bb02963b8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1994.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Non vi sono dubbi che il proprietario del fondo può esigere la rimozione delle opere costruite senza il proprio consenso, in quanto ciò si possa fare senza danno sproporzionato (art. 671 cpv. 3 CC). Nel caso concreto l’appellante non contesta che, salvo per quanto riguarda l’armadio a muro, il costo della separazione delle opere dal fondo è sproporzionato; ritiene tuttavia di avere diritto al risarcimento integrale poiché le opere sono state eseguite in buona fede.\nLa nozione di buona fede degli art. 672-673 CC dev’essere interpretata in senso lato. La buona fede è ammessa qualora un comportamento scorretto, moralmente riprovevole, possa essere escluso (DTF 99 II 146 consid. 6d con rinvii). Ora, nel caso concreto è possibile che al momento di comperare la particella n. __________ RFP di ______, nel marzo 1983, l’appellante potesse presumere di essere proprietario dello stanzino. Se non che, gli interventi edilizi sono iniziati nel 1988, allorquando già era stata promossa dallo stesso appellante, il __________ luglio 1985, l’azione di accertamento della proprietà del locale. Al momento dell’inizio dei lavori egli era pertanto cognito della posizione della convenuta, che rivendicava la proprietà del locale, e delle testimonianze di __________, __________, __________ e __________, precedenti l’inizio dei lavori (inc. n. __________richiamato). In circostanze del genere egli non può ragionevolmente sostenere di essere stato in buona fede al momento dell’esecuzione delle opere. Al contrario: nelle condizioni descritte egli non poteva trascurare l’eventualità che il Pretore non riconoscesse la sua proprietà sul locale, ragione per cui egli deve sopportare le conseguenze di simile agire. Del resto l’appellata, appena scoperti i lavori (doc. 8) si è tempestivamente opposta agli stessi, pretendendone l’eliminazione (doc. 9 e 10), mentre non risulta che l’appellante sia stato esplicitamente autorizzato dal marito dell’appellata. Il caso giudicato in DTF 57 II 253, evocato dall’appellante, non si attaglia del resto alla fattispecie. Esso si riferisce infatti a un compratore che aveva costruito con materiali propri sul fondo acquistato e che si era visto poi annullata la vendita ed è del tutto diverso dal caso qui in esame. L’appellante sapeva infatti, al momento in cui ha iniziato le opere contestate, che la proprietà del locale era controversa.\n3. In caso di mancata rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l’altro per il suo materiale (art, 672 cpv. 1 CC); in caso di mala fede da parte del proprietario del materiale l’indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario (cpv. 3).\na) L’appellante sostiene che, pur ammettendo la malafede, almeno i costi (fr. 6’158.–) dovuti per la creazione di un accesso alla corte retrostante, gli devono essere riconosciuti, giacché di interesse per l’appellata. La censura è parzialmente fondata.\nContrariamente all’opinione dell’appellata (osservazioni pag. 3-4), non è determinante che l’apertura verso la corte retrostante sia stata praticata solo nell’interesse dell’appellante, poiché l’indennità da lui rivendicata è, in effetti, fissata a dipendenza dell’interesse che l’opera rappresenta per il proprietario del fondo (DTF 99 II 131 consid. 6b; Steinauer, Les droits réels, Tomo II, n. 1640e, pag. 79). Ora, dal fascicolo processuale risulta che, allo stato attuale delle cose, dal subalterno a) del fondo _________(abitazione __________i) non vi è alcuna possibilità di accesso alla corte retrostante (subalterno b) del medesimo fondo (risposta __________ ottobre 1985, pag. 3 inc. __________; doc. P pag. 2). L’interesse per l’appellata è pertanto indubbio. Del resto, nell’ambito della causa di accertamento della proprietà dello stanzino, l’appellata stessa aveva postulato il riconoscimento di un diritto di passo sul fondo n. __________proprio per poter accedere alla corte retrostante. Sostenere ora che non vi sia alcun interesse all’accesso non è serio.\nb) Assevera l’appellata che la formazione della porta verso la corte ripristina una possibilità di accesso che avrebbe già dovuto essere ricostruita attraverso la proprietà ________ e che proprio per tale motivo questi avrebbe beneficiato di una riduzione sul prezzo di compravendita di fr. 30’000.– (osservazioni pag. 4). Dagli atti della causa di accertamento della proprietà risulta la richiesta di beneficiare di una servitù di passo per accedere alla corte era stata respinta dal Pretore poiché non provata (sentenza __________ ottobre 1990 pag. 6 in fondo). Certo, dalla deposizione di _________ si evince che l’appellante aveva ottenuto una riduzione di fr. 30’000.– per tenere conto di diritti di passo a favore del fondo __________, ma ciò non significa che quest’ultimo dovesse mettere a disposizione un passo a favore della convenuta; tant’è che tale richiesta è stata, come si è visto, respinta dal Pretore."}