{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-14_1996-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17202&nX40_KEY=4933401&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "456ef5941fcf9aa02ba8a79254fee586"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1994.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1994.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1994.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:22:23", "Checksum": "170a92bc95955d66fb53f86bb02963b8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1994.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGianinazzi, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (costruzioni su fondo altrui) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del __________ 1991 da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ a (patrocinata dall’avv. __________);\n|\nesaminati gli atti\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se dev’essere accolta l’appellazione del __ dicembre 1994 presentata da __________ contro la sentenza emessa __________ 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ è proprietario, dal __________ marzo 1983, della particella n. __________RFP di ______, che è contigua al fondo n. __________appartenente a __________; le due abitazioni costituiscono un’unica costruzione. Con sentenza del __________ ottobre 1990 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, adito nel 1985 da __________, ha accertato la proprietà di __________ sullo stanzino ubicato al primo piano, dirimpetto alla scala, nello stabile situato sulla particella n. __________. Questa decisone è passata in giudicato (inc. n. __________richiamato).\nNel frattempo, agli inizi del 1988, __________ ha iniziato una serie di interventi edilizi, di manutenzione e di miglioria, nello stanzino, al fine di renderlo utilizzabile per suoi inquilini. In particolare egli ha provveduto ad allargare e sistemare l’entrata al locale, ha revisionato l’impianto elettrico, ha rifatto il sottotetto, ha posato un nuovo pavimento e ha creato una nuova apertura per consentire l’accesso alla corte retrostante.\nB. Preso atto che __________ gli aveva ordinato di riconsegnarle il noto stanzino nello stato in cui lo aveva trovato, il __________ gennaio 1991 __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché condannasse la proprietaria del locale a rifondergli l’importo di fr. 7’720.–, pari alle spese da lui sostenute per la manutenzione e le migliorie apportare al locale. Lo stesso giorno egli ha instato per una prova a futura memoria per la determinazione e la valutazione degli interventi eseguiti (inc. n. __________/G richiamato).\nC. Nella risposta del __________ febbraio 1991 __________ si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto che l’attore le rifondesse fr. 23’461.60 a titolo di risarcimento del danno. Nei successivi atti scritti le parti si sono confermate nelle rispettive domande, l’attore opponendosi alla domanda riconvenzionale, la convenuta precisando in fr. 24’972.80 il danno da lei patito.\nUltimata l’istruttoria, le parti hanno introdotto un memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito le rispettive domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il __________ dicembre 1993.\nD. Statuendo l’__________ novembre 1994, il Pretore ha respinto l’istanza di __________ e ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, nel senso che ha ordinato all’attore di asportare a sue spese dallo stanzino l’armadio a muro ivi istallato e lo ha obbligato a versare alla convenuta l’importo di fr. 5’400.– a titolo di risarcimento del danno. Le spese dell’azione principale, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili. Gli oneri per tre quarti della riconvenzione, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, sono stati posti a carico di ________ e per il resto a carico di __________, il quale si è visto riconoscere un’indennità di fr. 1’200.– per ripetibili.\nE. Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del __________ dicembre 1994__________ chiede che in riforma del giudizio impugnato l’istanza sia accolta e che la riconvenzione, salvo l’ordine di asportare l’armadio a muro, sia respinta. Nelle sue osservazioni del __________ gennaio 1995 __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.\nConsiderando\nin diritto:\n1. Il Pretore, accertato che le opere intraprese dall’istante erano state eseguite senza il consenso della proprietaria, ha ritenuto che, salvo l’armadio a muro, il costo della separazione di tali opere dal fondo era sproporzionato rispetto all’interesse della proprietaria alla separazione. Egli ha negato all’istante un’indennità poiché ha ritenuto che l’interesse della convenuta alla sistemazione del locale era praticamente nullo, lo scopo al quale era stato adibito lo stanzino non necessitando delle migliorie apportate dall’istante. Per contro, il primo giudice ha ammesso che costui doveva risarcire la proprietaria per il mancato uso del locale e ha determinato, sulla base dell’art. 42 CO in fr. 3’700.– questa pretesa, così come ha riconosciuto in fr. 1’700.--il risarcimento per l’acquisto di una nuova porta.\nL’appellante adduce innanzitutto di avere eseguito le opere in buona fede, poiché fermamente convinto della sua proprietà sul noto locale, di modo che egli ha diritto al risarcimento per i lavori effettuati. Egli ritiene inoltre che, quand’anche non gli si riconoscesse la buona fede, egli avrebbe diritto ai costi sostenuti per la trasformazione della finestra esterna in porta d’accesso alla corte retrostante poiché di chiaro interesse per l’appellata."}