L’emanazione dell’odierna sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello. 6. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste a carico dell’appellante, integralmente soccombente. Egli rifonderà inoltre ai convenuti un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– totale fr. 400.– sono posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà ai convenuti in solido fr.