__________, istanza 2 dicembre 1993, pag. 3 pt. 4). Per quanto si evince dagli atti, in altre parole, il rinvio dei lavori non ha come effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente ricostruibile a causa ultimata. A tale scopo sarà sufficiente, sempreché necessario, un rinnovo della licenza edilizia. L’interessato non avendo reso verosimile l’urgenza e il notevole pregiudizio, appare superfluo indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di merito. L’appello deve quindi essere respinto e il decreto impugnato confermato. 5. L’emanazione dell’odierna sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.