Anche il fatto - infine - che l’edificio sia attualmente disabitato non rende verosimile l’urgenza del provvedimento postulato. L’istante non ha del resto neppure reso verosimile il rischio del “danno considerevole” nel ritardo, ai sensi della giurisprudenza citata. Quand’anche il rinvio della sistemazione del tetto dovesse effettivamente provocare “una accelerazione del degrado di tutta la costruzione”, come sostiene l’istante, ciò non comporterebbe necessariamente un pregiudizio grave e difficilmente riparabile all’appellante, comunque intenzionato a ristrutturare l’intero stabile (doc. __________, istanza 2 dicembre 1993, pag. 3 pt.