Dal documento si evince bensì che “l’immobile è in precarie condizioni” e che “il tetto è in uno stato fatiscente tale che il rinvio della sua sistemazione provocherebbe una accelerazione del degrado di tutta la costruzione”, ma non che i lavori siano urgenti al punto da non poter attendere l’esito di una procedura meramente sommaria come quella della causa in corso. Per di più, nell’istanza cautelare del 2 dicembre 1993, ritirata in concomitanza con l’inoltro di quella in esame, l’appellante nemmeno aveva accennato all’urgenza del progettato intervento, limitandosi a postulare l’immediato sgombero dei noti cancelli a tutela del suo preteso diritto di passo.