e per la conservazione in genere dell’oggetto della lite e dello stato di fatto (lett. c). Secondo la legge e la giurisprudenza che la interpreta, tre sono i requisiti essenziali che devono essere adempiuti perché si possano ordinare provvedimenti cautelari: l’urgenza, il notevole pregiudizio e la parvenza di buon diritto insita nell’azione di merito. La ricorrenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con riferimenti, 1983 273, 1981 165); la mancanza di uno solo di questi requisiti comporta il rigetto dell’istanza.