b CPC, giusta il quale in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuove prove. 2. Per l’art. 376 CPC i provvedimenti cautelari possono essere ordinati dal giudice, su istanza di parte, quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole (cpv. 1). Provvedimenti cautelari possono essere ordinati, tra l’altro, nelle azioni possessorie (cpv. 2 lett. a), per impedire un danno che rischia di prodursi (lett. b) e per la conservazione in genere dell’oggetto della lite e dello stato di fatto (lett.