{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1994-13_1995-08-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17201&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e485cb537fd46e459c4c5dcd44d66f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1994.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:24", "Checksum": "473b45ebc5be65a57482376c15632588", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1994.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’istante non ha del resto neppure reso verosimile il rischio del “danno considerevole” nel ritardo, ai sensi della giurisprudenza citata. Quand’anche il rinvio della sistemazione del tetto dovesse effettivamente provocare “una accelerazione del degrado di tutta la costruzione”, come sostiene l’istante, ciò non comporterebbe necessariamente un pregiudizio grave e difficilmente riparabile all’appellante, comunque intenzionato a ristrutturare l’intero stabile (doc. __________, istanza 2 dicembre 1993, pag. 3 pt. 4). Per quanto si evince dagli atti, in altre parole, il rinvio dei lavori non ha come effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente ricostruibile a causa ultimata. A tale scopo sarà sufficiente, sempreché necessario, un rinnovo della licenza edilizia.\nL’interessato non avendo reso verosimile l’urgenza e il notevole pregiudizio, appare superfluo indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di merito. L’appello deve quindi essere respinto e il decreto impugnato confermato.\n5. L’emanazione dell’odierna sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.\n6. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste a carico dell’appellante, integralmente soccombente. Egli rifonderà inoltre ai convenuti un’adeguata indennità per ripetibili di appello.\nPer questi motivi\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.–\nb) spese fr. 50.–\ntotale fr. 400.–\nsono posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà ai convenuti in solido fr. 500.– per ripetibili di appello.\n3. Intimazione:\n- __________\n- avv. __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}